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Itinerari percorribili da trasporti eccezionali
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 138/2020 sono stati individuati ed approvati gli itinerari comunali percorribili da trasporti eccezionali nel Comune di Vaprio d’Adda per ottemperare a quanto previsto dalla Legge Regionale 6/2012 e s.m.i.De...

Polizia Locale di Vaprio d'Adda

COMANDANTE: Commissario Capo Vincenzo Avila
UFFICI AMMINISTRATIVI (attività amministrativa e procedimentale, ritiro/consegna atti, pagamento sanzioni, informazioni su sanzioni)

Sportello di Vaprio d'Adda
  • Dal lunedì al venerdì dalle ore 11.30 alle ore 12.45 esclusivamente su appuntamento
  • Sabato: chiuso
CENTRALE OPERATIVA (Segnalazioni e richieste di intervento)

  • Dal lunedì al sabato dalle 07.00 alle 19.00 fatte salve emergenze o interventi sul territorio

Recapiti
02/9094428+1 Ufficio Verbali
02/9094428+2 Centrale Operativa
Cellulare emergenze: 338-6049624 dal lunedì al sabato dalle 07.00 alle 19.00
  • I veicoli immatricolati in uno stato estero di proprietà di persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a condizione che entro tre mesi dall’acquisizione della residenza siano immatricolati in Italia;
  • I cittadini stranieri residenti all’estero possono circolare in Italia con veicoli con targa estera per la durata massima di un anno;
  • Il veicolo immatricolato all’estero condotto nel territorio italiano da un soggetto avente residenza in Italia che non è intestatario del veicolo, deve custodire a bordo un documento sottoscritto con data certa dell’intestatario dal quale risulti a che titolo il conducente utilizza il veicolo e la relativa durata.
  • La persona fisica residente in Italia o la persona giuridica avente sede in Italia non coincidente con l’intestatario del mezzo, ma che ha la disponibilità di un veicolo immatricolato in uno Stato estero, per un periodo superiore a trenta giorni, anche non continuativi, nell’anno solare, ha l’obbligo di registrare tale disponibilità in apposito elenco del sistema informativo del P.R.A. : Pubblico Registro dei Veicoli Esteri (REVE).

Sono esclusi dall’obbligo di registrazione al REVE i veicoli esteri quando sono condotti dai seguenti soggetti:

  • Cittadini residenti nel Comune di Campione d’Italia;
  • Personale Civile e Militare dipendente da Pubbliche Amministrazioni in servizio all’estero e loro familiari conviventi all’estero;
  • Personale delle Forze Armate e di Polizia in servizio all’estero presso organismi internazionali o basi militari e loro familiari conviventi all’estero;
  • Conducenti residenti in Italia da oltre 60 giorni che si trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sanmarinese, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa;
  • Qualora il proprietario del veicolo residente all’estero sia a bordo (in tal caso si applica la norma che consente ai cittadini stranieri residenti all’estero di poter circolare in Italia con il veicolo con targa estera per la durata massima di un anno).
  • I veicoli immatricolati all’estero e condotti nel territorio italiano da lavoratore dipendente residente in Italia solo ed esclusivamente per l’espletamento della propria attività lavorativa, in relazione alla quale il lavoratore non ha alcuna autonomia nell’utilizzazione del mezzo. In questo caso è necessario tenere a bordo la documentazione attestante l’utilizzo del mezzo dell’impresa in qualità di dipendente.

Al REVE devono essere annotate le seguenti operazioni:

  1. registrazione del veicolo;
  2. cancellazione (obbligatoria) per fine disponibilità, sia in caso di anticipazione che al termine del periodo previsto;
  3. variazione residenza/sede;
  4. proroga utilizzazione veicolo.

Dovranno essere, inoltre, annotate le successive variazioni della disponibilità del veicolo. Chi cede la disponibilità del mezzo sarà tenuto a richiedere la registrazione delle variazioni. Le registrazioni si possono effettuare presso:

  • Sportello Uffici PRA (previa prenotazione);
  • Sportello Telematico dell’Automobilista (STA).

A seguito della registrazione dell’istanza presentata, verrà rilasciata un’attestazione che dovrà essere esibita secondo quanto disciplinato dall’art 93-bis del Codice della strada.

L’attestazione conterrà la targa estera ed un codice identificativo con cui il veicolo verrà riconosciuto in Italia per gli adempimenti amministrativi, nonché un QR code che consentirà la verifica dei dati riportati sull’attestazione.

Con l’entrata in vigore della Legge 9 novembre 2021 n. 156 di conversione del D.L. 10 settembre 2021 n. 12 e della Legge 25 febbraio 2022, n. 15 di conversione del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica escono definitivamente dalla sperimentazione dei dispositivi di micro mobilità individuale ribadendo che gli stessi sono equiparati ai velocipedi in presenza di specifiche caratteristiche. 

Affinché un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica possa essere equiparato ad un velocipede deve avere: 

  1. Le caratteristiche costruttive di cui all’allegato 1 annesso al Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019;
  2. Assenza di posti a sedere; 
  3. Motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 KW; 
  4. Segnalatore acustico; 
  5. Regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti di cui al comma 75-quaterdecies del D.L. 10 settembre 2021, n. 121 nel testo coordinato con la legge di conversione 9 novembre 2021, n. 156 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2021 n. 267;
  6. La marcatura “CE” prevista dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006

A decorrere dal 30 settembre 2022, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica commercializzati in Italia devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote.
Per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica già in circolazione prima del 30 settembre 2022, è fatto obbligo di adeguarsi entro il 1° gennaio 2024.

Da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità, e di giorno, qualora le condizioni di visibilità lo richiedano possono circolare su strada pubblica solo se provvisti anteriormente di luce bianca o gialla e posteriormente di luce rossa fissa, entrambe accese e ben funzionanti. I monopattini elettrici devono altresì essere dotati posteriormente di catadiottri rossi.

Da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità, il conducente deve circolare indossando il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità di cui al comma 4-ter dell’articolo 162 del D.Lgs. 30 aprile 1982 n. 285

Possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

I conducenti di età inferiore a diciotto anni hanno l’obbligo di indossare un idoneo casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080.

E’ vietato trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo.

E’ vietata la circolazione sui marciapiedi ed è consentita esclusivamente la conduzione a mano.

E’ vietata la sosta sui marciapiedi salvo che nelle aree individuate dai Comuni.

E’ vietata la circolazione contromano salvo che nelle strade con doppio senso ciclabile.

E’ obbligatorio avere il libero uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani salvo che sia necessario segnalare la manovra di svolta sui mezzi, ancora, privi di indicatori di direzione.

Nei Centri Abitati possono circolare esclusivamente: 

  1. Esclusivamente sulle strade con limite di velocità non superiore a 50 Km/h;
  2. Nelle aree pedonali;
  3. Sui percorsi pedonali e ciclabili;
  4. Sulle corsie ciclabili;
  5. Sulle strade a priorità ciclabile;
  6. Sulle piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata e ovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi.

Fuori dai Centri abitati possono circolare esclusivamente: 

  1. Sulle piste ciclabili;
  2. Sugli itinerari ciclopedonali:
  3. Sulle corsie ciclabili;
  4. Sulle strade riservate alla circolazione dei velocipedi reso noto mediante apposito segnale stradale.

 Non possono superare il limite di velocità di 6 Km/h quando circolano nelle aree pedonali e di 20 Km/h in tutti gli altri luoghi ove la circolazione sia consentita.

La circolazione è vietata sulle strade riservate ad altre categorie di veicoli da apposita segnaletica e sulle strade in cui è vietata la circolazione dei velocipedi da apposita segnaletica stradale.

MOZZICONI DI SIGARETTA E RIFIUTI DI PICCOLISSIME DIMENSIONI

Il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. vieta severamente l'abbandono di rifiuti sul suolo o immissioni in acque superficiali o sotterranee di rifiuti non pericolosi o il deposito incontrollato anche se trattasi di rifiuti di piccolissime dimensioni o di prodotti da fumo (mozziconi di sigaretta). Chiunque infatti abbandona rifiuti di piccolissime dimensioni è punito con una sanzione amministrativa da Euro 30,00 ad Euro 150,00 mentre la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio se trattasi di prodotti da fumo. L'introito delle sanzioni, a differenza del resto delle casistiche del D.Lgs. 152/2006, spettano ai Comuni con destinazione vincolata ai sensi del D.M. del Ministero dell'Ambiente del 15 febbraio 2017.

Con l’entrata in vigile della Legge 9 novembre 2021 n. 156, di conversione con modificazioni del D.L. 10 settembre 2021, n. 12 vengono ampliate le possibilità per i Sindaci di riservare spazi di sosta riservati mediante propria Ordinanza. Oltre alle fattispecie precedentemente previste (veicoli di polizia stradale, vigili del fuoco e dei servizi di soccorso, veicoli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria munite di contrassegno, e servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea) la riserva di posti può essere ordinata anche per i veicoli:

  • Al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato "Permesso Rosa".La formulazione del testo di Legge richiama la tutela, oltre che delle donne in stato di gravidanza, per favorirne la mobilità resa difficoltosa per la condizione di maternità, anche dei bambini di età non superiore a due anni, per i quali, gli spostamenti potrebbero risultare, parimenti difficoltosi. La riserva, non potendo essere indirizzata direttamente ai bambini, è riferita ai genitori degli stessi, i quali potranno fruire dei relativi spazi di sosta per servire gli spostamenti del fanciullo dopo aver ottenuto il rilascio del “Permesso Rosa”. Quest’ultimo potrà essere utilizzato su qualsiasi veicolo nella disponibilità di uno dei genitori, anche accompagnato poco prima o stia per essere preso a bordo. Il richiamo specifico ai “genitori” esclude che il “Permesso Rosa” possa essere utilizzato per accompagnare il bambino per il quale il permesso è stato richiesto, anche da persona diversa da uno dei genitori dello stesso. La norma in questione per essere pienamente applicata necessità però di una norma regolamentare che definisca le caratteristiche e le modalità di rilascio del “Permesso Rosa” ad oggi NON EMANATA e pertanto non praticabile il rilascio.

  • Veicoli elettrici: Anche in questo caso è necessaria una norma regolamentare - NON EMANATA - che definisca le caratteristiche del simbolo che dia il significato per la sosta dei veicoli elettrici e dei veicoli elettrici in ricarica.

ORDINANZE MODIFICA CIRCOLAZIONE STRADALE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO IN OCCASIONE DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, PULIZIA CADITOIE E RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE

In occasione di interventi di Manutenzione Verde Pubblico, Pulizia Caditoie e Rifacimento della Segnaletica Stradale che contemplino/richiedano la modifica della circolazione nel territorio del Comune di Vaprio d'Adda, le imprese incaricate potranno omettere di richiedere di volta in volta apposito provvedimento dirigenziale in virtù delle Ordinanze annuali già in essere per l'anno di riferimento.

A tal fine, affinché il provvedimento risulti però efficace, è necessario che le imprese appongano con almeno 48 ore di anticipo la segnaletica stradale provvisoria informativa e comunichino mezzo PEC , sempre almeno 48 ore prima, all'indirizzo istituzionale polizialocale.vapriodadda@legalmail.it la data, l'ora e la natura dell'intervento con i riferimenti nominativi del titolare dello stesso intervento.

Qualora non venga inviata la comunicazione e/o non venga posizionata per tempo la segnaletica stradale informativa, il provvedimento si intende inefficace.
La facoltà è concessa esclusivamente nelle fasce orarie riportate nelle ordinanze in essere.
In allegato i provvedimenti amministrativi oggetto della presente sezione.

L’obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile (RCA) per la circolazione dei veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi è, dal Codice della Strada, regolata dall’art. 193 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285. 

Il conducente prima di mettersi a bordo del veicolo ha l’obbligo di verificare che le disposizioni nel predetto art. 193 siano rispettate. 

Disposizioni che prevedono nel dettaglio: 

1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.

2. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 866 a € 3.464 (*). Nei casi indicati dal comma 2-bis, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.

Nel caso di mancato rispetto dei due commi sopra riportati si avrà: 

2-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 2 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi, ai sensi del titolo VI, capo I, sezione II. In tali casi, in deroga a quanto previsto dal comma 4, quando è stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 e corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi, il veicolo con il quale e' stata commessa la violazione non è immediatamente restituito ma è sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per quarantacinque giorni, secondo le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, decorrenti dal giorno del pagamento della sanzione prevista. La restituzione del veicolo è in ogni caso subordinata al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo, se ricorrenti, limitatamente al caso in cui il conducente coincide con il proprietario del veicolo.

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta alla metà quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta alla metà quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.

4. Si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Sequestro del veicolo). L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 213.

4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell'articolo 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al precedente periodo è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Si applicano le disposizioni dell'articolo 213 del presente codice.

Gli operatori di Polizia su strada seguono le seguono anche le seguenti procedure di controllo: 

4-ter. L'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell'articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.

4-quater. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4- ter, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8.

4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada.

Al veicolo che circola senza la copertura assicurativa si applica (art. 183/4^ D.Lgs. 285/92) la misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa con disposizioni stabilite dall’art. 213 sempre del D.Lgs. 285/92. 

1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario o, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è sempre nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 5, qualora il soggetto che ha eseguito il sequestro non appartenga ad una delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le spese di custodia sono anticipate dall'amministrazione di appartenenza. La liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura-ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di ((ricezione)) del provvedimento ((adottato dal prefetto)).

4. E' sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui questo sia stato adoperato per commettere un reato, diverso da quelli previsti nel presente codice, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne.

5. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino ovvero omettano di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.814 a euro 7.261 (*), nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In caso di violazione commessa da minorenne, il veicolo è affidato in custodia ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia. Quando i soggetti sopra indicati si rifiutino di assumere la custodia del veicolo o non siano comunque in grado di assumerla, l'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario, quando, decorsi cinque giorni dalla comunicazione di cui al periodo seguente, l'avente diritto non ne abbia assunto la custodia, pagando i relativi oneri di recupero e trasporto. Del deposito del veicolo è data comunicazione mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente ((; la medesima comunicazione reca altresì l'avviso che, se l'avente diritto non assumerà la custodia del veicolo nei successivi cinque giorni, previo pagamento dei relativi oneri di recupero e custodia, il veicolo sarà alienato anche ai soli fini della sua rottamazione)). La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all'avente diritto. ((Nel caso di veicoli sequestrati in assenza dell'autore della violazione, per i quali non sia stato possibile rintracciare contestualmente il proprietario o altro obbligato in solido, e affidati a uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis, il verbale di contestazione, unitamente a quello di sequestro recante l'avviso ad assumerne la custodia, è notificato senza ritardo dall'organo di polizia che ha eseguito il sequestro. Contestualmente, il medesimo organo di polizia provvede altresì a dare comunicazione del deposito del veicolo presso il soggetto di cui all'articolo 214-bis mediante pubblicazione di apposito avviso nell'albo pretorio del comune ove è avvenuto l'accertamento della violazione. Qualora, per comprovate difficoltà oggettive, non sia stato possibile eseguire la notifica e il veicolo risulti ancora affidato a uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis, la notifica si ha per eseguita nel trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della comunicazione di deposito del veicolo nell'albo pretorio del comune ove e è avvenuto l'accertamento della violazione)).

6. Fuori dei casi indicati al comma 5, entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo e' effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo all'autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo.

7. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza dell'accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo ovvero, nei casi indicati al comma 5, la restituzione della somma ricavata dall'alienazione. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l'ordinanza ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato ((alienato)), della somma ricavata. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo.

8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.984 a euro 7.937 (*). Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis. Il veicolo è' trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario.

9. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa.

10. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo eè comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri.

((10-bis. Il provvedimento con il quale è disposto il sequestro del veicolo e' comunicato dall'organo di polizia procedente ai competenti uffici del Dipartimento per la mobilità sostenibile di cui al comma 10 per l'annotazione al PRA. In caso di dissequestro, il medesimo organo di polizia provvede alla comunicazione per la cancellazione dell'annotazione nell'Archivio nazionale dei veicoli e al PRA)).

(*) Importi aggiornati al gennaio 2022

 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE EX ART. 193/3^ D.LGS. 285/92 DI DEMOLIZIONE E RADIAZIONE DI VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO PERCHE’ PRIVO DI COPERTURA ASSICURATIVA


 RICHIESTA DI AFFIDAMENTO IN CUSTODIA/CAMBIO DI CUSTODIA NOMINALE/CAMBIO LUOGO DI CUSTODIA DI VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO PERCHE’ PRIVO DI COPERTURA ASSICURATIVA E CUSTODITO PRESSO DEPOSITERIA

INFORMATIVA PER IL RILASCIO CONTRASSEGNO INVALIDI

Consultare l'allegato.

DOCUMENTAZIONE TARATURA E MANUTENZIONE PERIODICA MISURATORE DI VELOCITÀ VELOMATIC 512D

PDF - Certificato di taratura 2021/2022

PDF - Verbale di verifica funzionalità 2021/2022

PDF - Dichiarazione di manutenzione periodica 2021/2022


DOCUMENTAZIONE TARATURA E MANUTENZIONE PERIODICA MISURATORE DI VELOCITA’ TELELASER ULTRALYTE

PDF - Certificato di taratura telelaser 2021/2022

PDF - Verbale di verifica funzionalità telelaser 2021/2022

PDF - Dichiarazione di manutenzione periodica telelaser 2021/2022


DEMATERIALIZZAZIONE DEI CONTRASSEGNI RELATIVI AI CONTRATTI DI R.C.A.

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SPESE PROCEDIMENTALI, TARIFFE, ONERI E DIRITTI DI ISTRUTTORIA/SEGRETERIA

Allegato

Delibera 87-21