Amianto

L.R. n. 14/2012, Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 settembre 2003, n. 17 (Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto)

La circolare dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano 2, prot. N. 37127 del 13.09.2012, ha ribadito la necessità di promuovere con rinnovato impegno il censimento dell’amianto, come richiesto dal Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL) di cui alla Legge Regionale 20.09.2003. n.17, approvato dalla Giunta Regionale della Lombardia con Deliberazione n.8/1526 del 22.12.2005, e dalla recente normativa di cui alla L.R. 14/2012.

Il PRAL fornisce strumenti utili alla programmazione di interventi per l'eliminazione dell’amianto presente negli ambienti di vita e di lavoro, con lo scopo di promuovere la salvaguardia del benessere delle persone.
Tra gli obiettivi strategici ci sono il censimento e la mappatura dei siti con amianto e l’impegno di tutti gli organi che hanno un ruolo nella bonifica dei siti affinché lo stesso venga eliminato dal territorio lombardo.

La Regione Lombardia ha avviato il censimento di tutte fonti di amianto, affidato operativamente alla ASL, coinvolgente tutti gli edifici pubblici, produttivi/commerciali e privati.  Il censimento cerca di definire:

  • dove è l'amianto;
  • quanto ce n'è;
  • in che stato di conservazione è.

In particolare la L.R. 29.09.2003, n.17 stabilisce che tutti i soggetti pubblici e privati proprietari di edifici, impianti, luoghi e mezzi di trasporto, nei quali vi è presenza di amianto, compresi i manufatti di cemento-amianto, debbano notificare all'ASL competente queste strutture, utilizzando gli appositi moduli predisposti alla Regione Lombardia.

Aderire al censimento è un adempimento obbligatorio.

Il proprietario dell'edificio o l'amministratore condominiale, deve compilare una "scheda" (modulo NA/1 - notifica presenza di amianto in strutture o luoghi), indicando se nella propria abitazione siano presenti strutture o manufatti di amianto o che contengano amianto.
Non esiste l'obbligo di procedere alla rimozione dei materiali contenenti amianto, se non in caso di avvenuta constatazione della pericolosità della dispersione delle fibre; l’obiettivo è ridurre al minimo il rischio derivante dall'eventuale rilascio delle stesse.

Invitiamo pertanto i cittadini ad una fattiva collaborazione e, nel caso, alla compilazione del modulo da consegnare presso l'Asl MI2 – sede di Trezzo sull’Adda.

Chi intende rimuovere materiali contenenti amianto deve predisporre un piano di lavoro da presentarsi all'ASL MI 2 di Trezzo sull’Adda, prima dell'inizio dei lavori di demolizione o di rimozione, e presentare una pratica edilizia all'ufficio comunale di Edilizia Privata.

La nuova legge regionale prevede una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 1.500,00 per mancata comunicazione alla ASL della presenza di amianto o di materiali contenenti amianto negli edifici, impianti o altri luoghi o mezzi di pertinenza da parte dei soggetti proprietari pubblici e privati.

Il comma 1, art. 6, della L.R. n. 17/2003 prevede, in particolare, l’obbligo da parte dei proprietari:

a) per edifici, impianti o luoghi nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, di comunicare tale presenza all’ASL competente per territorio, qualora non già effettuato; 

b) per mezzi di trasporto nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, di comunicare alla ASL competente per territorio ed alla amministrazione provinciale tale presenza.

Le sanzioni saranno operative a partire da febbraio 2013.

Suggerimenti per stabilire se nell'immobile vi sia la presenza di amianto:

  • se l'edificio è stato costruito dopo il 1994, si può essere pressoché sicuri che non c'è amianto, il cui uso era già vietato per legge;
  • per edifici costruiti prima del 1994, bisogna verificarne la presenza, l'amianto può essere stato utilizzato in varie parti dell'edificio quali:
    • il tetto: molti edifici hanno il tetto costituito da lastre ondulate, di colore grigio, note come "eternit" (dal nome di uno dei maggiori produttori) o "cemento-amianto", o "fibrocemento"; si tratta di un materiale costituito da cemento e da una ridotta percentuale di amianto.
    • guarnizioni ed isolanti: specialmente in abitazioni molto vecchie, l'amianto può essere presente nelle guarnizioni di caldaie, nell'isolamento di tubazioni dell’impianto termico e dell'impianto elettrico, nelle canne fumarie, nei rivestimenti di pareti, porte tagliafuoco, scale, solette, soffitti ribassati e simili.

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